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Perché donare i
propri organi e tessuti?
La possibilità di trapiantare organi e tessuti
prelevati da una persona deceduta ad un’altra che ha
necessità di essere curata è una grande
opportunità: attraverso il trapianto è possibile
salvare e migliorare la qualità di vita di molti
pazienti. |
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Quali organi e
tessuti possono essere donati?
ORGANI: cuore, reni, fegato, polmoni, pancreas e
intestino. TESSUTI: pelle, ossa , tendini,
cartilagine, cornee, valvole cardiache e vasi
sanguigni. |
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Quando avviene la
donazione di organi?
Solo dopo che è stato fatto tutto per salvare il
paziente, ma il cervello non funziona più e non
potrà mai più funzionare a causa della completa
distruzione delle cellule cerebrali; quando cioè sia
stata accertata la morte encefalica, o morte
cerebrale, stato definitivo irreversibile. |
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Come fanno i medici
a stabilire che una persona è morta?
La morte è causata da una totale assenza di funzioni
cerebrali, dipendenti da un prolungato arresto della
circolazione per almeno 20 minuti, o da una gravissima
lesione che ha colpito direttamente il cervello. In
questi casi, detti di "morte cerebrale", i
medici eseguono una serie di accertamenti clinici per
stabilire, per un periodo di almeno 6 ore consecutive,
la contemporanea assenza di: a) riflessi che partono
direttamente dal cervello, b) reazioni agli stimoli
dolorifici, c) respiro spontaneo, d) stato di
coscienza e) qualsiasi attività elettrica del
cervello (elettroencefalogramma piatto). |
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La morte può essere
accertata da un solo medico?
No, in ogni caso gli accertamenti devono essere
effettuati da una commissione di 3 medici (un medico
legale, un rianimatore ed un neurologo), registrati e
ripetuti almeno 3 volte nel periodo delle 6 ore. |
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In una persona morta
il cuore può battere ancora?
Si, la morte di una persona è determinata
esclusivamente dalla morte del cervello,
indipendentemente dalla funzioni residue di qualsiasi
organo. Per questo motivo in un soggetto deceduto in
condizioni di "morte encefalica", se si
mantiene una ventilazione meccanica, il cuore può
battere per alcune ore. La donazione di organi può
essere effettuata solo in questi casi. |
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Che differenza c’è
tra morte cerebrale e coma?
Nella morte cerebrale tutte le cellule cerebrali sono
morte e non è possibile rilevare alcuna attività
(vitale). Nel coma il paziente è vivo, anche se la
coscienza è assente; i riflessi sono presenti, l’attività
elettrica è rilevabile, così come la risposta agli
stimoli dolorifici. Il paziente in coma viene curato,
spesso con ottimi risultati, e riprende una vita
normale. |
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E’ possibile
confondere il coma con la morte cerebrale?
No, le procedure diagnostiche consentono di escludere
(con sicurezza) questa possibilità. |
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E’ possibile
decidere a chi verranno trapiantati i propri organi
dopo la morte?
No, gli organi vengono assegnati ai pazienti in lista
di attesa in base alle condizioni di urgenza ed alla
compatibilità clinica ed immunologica del donatore
con le persone in attesa di trapianto. |
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I pazienti pagano
per ricevere un organo?
No, è illegale comprare o vendere organi umani: la
donazione è sempre gratuita ed anonima. I costi del
trapianto sono a carico del Servizio Sanitario
Nazionale. |
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Come vivono i
trapiantati?
Rinascono! Riprendono a lavorare, viaggiare, fare
sport.Riprendono a vivere, dopo essere stati
gravemente ammalati e, spesso, vicini alla morte. I
soggetti in età fertile possono avere figli, le
giovani donne trapiantate possono portare a termine
una gravidanza. Ormai i casi di rigetto sono sempre
più rari e controllabili dalla terapia farmacologia. |
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Fino a quale età si
possono donare organi e tessuti?
Non esistono limiti di età: in particolare le cornee
e il fegato, prelevati da donatori di età superiore
ad 80 anni, sono frequentemente idonei ad essere
prelevati e trapiantati. |
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Attraverso organi e
tessuti possono essere trasmesse gravi malattie?
Ogni potenziale donatore viene obbligatoriamente
sottoposto ad accurati accertamenti clinici,
laboratoristici e strumentali che garantiscono ampi
margini di sicurezza |
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Perche io dovrei
donare?
Spesso evitiamo questa domanda, ritenendo che il
trapianto sia estraneo alla nostra vita. Donare i
propri organi e tessuti significa salvare vite umane o
curare gravi malattie Ognuno di noi potrebbe avere
bisogno di essere curato con un trapianto Ognuno di
noi può scegliere di essere donatore di organi. |
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La normativa sui
trapianti
La normativa sui trapianti è dedicata a 3 diversi
aspetti. 1.L’accertamento di morte;
2.La formulazione della manifestazione di volontà
alla donazione; 3.L’organizzazione del sistema
trapianti;
L’accertamento di morte è regolamentato attraverso
la legge 578/93 e dal DM 582/94, la cui applicazione
ha consentito di precisare in modo chiaro e definitivo
le procedure per accertare la morte che, in ogni caso,
sono state rese obbligatorie indipendentemente dalla
possibilità di effettuare prelievi di organi e
tessuti.
La manifestazione di volontà è
regolamentata dai primi 5 articoli della legge 91/99
che prevedono:
· l’informazione dei cittadini sulle tematiche
della donazione e del trapianto.
· La manifestazione della volontà in una prima fase
attraverso un meccanismo di consenso esplicito (i
cittadini sono chiamati ad esprimere un sì o un no) e
in una fase successiva attraverso il silenzio-assenso
(si considera donatore chi non ha espresso il proprio
no dopo che tutti i cittadini sono stati singolarmente
informati)
L’organizzazione del sistema
trapianti è regolamentata dai 23 successivi articoli
della legge 91/99 attraverso:
· un centro nazionale, centri interregionali e centri
regionali, che presiedono l’insieme delle attività
e, in particolare, la gestione delle liste di attesa e
l’ assegnazione degli organi,
· la definizione di una nuova funzione sanitaria (il
coordinamento ai prelievi) dedicata all’incremento
delle attività di donazione ed ai rapporti con i
familiari dei donatori
· la verifica della idoneità degli organi e dei
tessuti prelevati
· la realizzazione di un sistema informatico
nazionale dedicato a tutte le attività collegate con
il trapianto
· la definizione di regole e di metodologie condivise
ed attuate da tutto il sistema trapianti in modo
chiaro e trasparente.
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Come si esprime la
volontà di donare?
Con i certificati elettorali del 21 maggio prossimo,
viene effettuata una capillare distribuzione di moduli
che i cittadini possono utilizzare per dichiarare la
volontà alla donazione dei propri organi dopo la
morte.
Vengono previste due modalità per esprimere la
volontà:
a) attraverso la dichiarazione scritta che il
cittadino porta con se con i propri documenti;
b) Attraverso la registrazione della volontà
(positiva o negativa) effettuata presso le USL o i
medici di famiglia).
Con questa iniziativa si da la possibilità (non l’obbligo)
di esprimere la propria volontà. Il sistema scelto in
via transitoria non è il silenzio-assenso ma il
consenso o dissenso esplicito (come previsto dall’art.23
della legge n.91 del 1 aprile 1999). Se un cittadino
non si esprime, è previsto dalla legge la
possibilità per i familiari (la legge indica quali:
coniuge, convivente more-uxorio, figli, genitori) di
opporsi al prelievo. In ogni caso il prelievo non ha
luogo se viene presentata una dichiarazione del
potenziale donatore, contraria alla donazione,
successiva alla precedente dichiarazione
positiva.Qualunque nota scritta che riporti: cognome e
nome, data di nascita, codice fiscale (non
obbligatorio), dichiarazione di volontà, data e
firma, è considerata valida ai fini della
dichiarazione di volontà. Dal mese di luglio ogni
cittadino può registrare la propria volontà anche
alla USL, in questo caso i suoi dati vengono inseriti
in un archivio situato presso il Centro Nazionale per
i Trapianti che è collegato con i Centri
Interregionali.
In caso di possibile donazione in un soggetto di cui
venga accertata la morte ai sensi della legge n.578
del 29 dicembre 1993 e del decreto del Ministero della
Sanità n.582 del 22 agosto 1994, i medici rianimatori
verificano se il soggetto ha con se la dichiarazione o
ha registrato la propria volontà nel registro
informatico.
Possono verificarsi solo tre casi:
1) il soggetto ha espresso in vita la volontà
positiva alla donazione : in questo caso i familiari
non possono opporsi.
2) il soggetto ha espresso volontà negativa alla
donazione : in questo caso non c’è prelievo d’organi.
3) il soggetto non si è espresso : in questo caso il
prelievo è consentito se i familiari non si
oppongono. In ogni momento si può cambiare idea con
una nuova dichiarazione. |
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A chi va consegnato
il tesserino?
Va portato con sé insieme ai propri documenti
personali. Dal prossimo mese di luglio è possibile
registrare la propria volontà anche alla ASL di
appartenenza. E’ importante comunque comunicare la
propria volontà anche ai familiari. |
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In caso di
smarrimento del tesserino cosa devo fare?
Si può scrivere un qualsiasi foglio riportando: nome
cognome, dati anagrafici, manifestazione di volontà,
data e firma. Anche questa modalità è considerata
valida ai fini della dichiarazione di volontà. |
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Sono portatore di
epatite C/B posso donare i miei organi?
Non ci sono controindicazioni assolute. E’ vero
però che il prelievo degli organi si può effettuare
solo in assenza di malattie trasmissibili. Tuttavia la
valutazione di idoneità clinica del potenziale
donatore viene eseguita dai medici solo al momento
dell’eventuale prelievo. Con questo tesserino si
chiede a tutti i cittadini di esprimere la propria
volontà a prescindere dallo stato clinico. |
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Sul tesserino è
indicato numero e documento. A quale si riferisce?
Indicare il documento non è obbligatorio, comunque il
riferimento è al documento di riconoscimento (carta d’identità,
patente, passaporto). |
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Il documento di
riconoscimento ha una scadenza. Quando scade è
necessario manifestare nuovamente la volontà?
No, la manifestazione di volontà non è legata in
alcun modo alla scadenza del documento che viene
indicato sul tesserino. La manifestazione di volontà
è considerata valida fino a quando non viene
presentata una successiva dichiarazione contraria alla
precedente. In questo caso fa fede la data di
sottoscrizione della nuova dichiarazione. |
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Ho gia la tessera
AIDO (o altra tessera di altra Associazione) cosa devo
fare con questo tesserino?
Qualsiasi dichiarazione che contenga: cognome e nome,
dati anagrafici, dichiarazione di volontà, data e
firma è considerata valida ai fini della
dichiarazione di volontà. Se sulle tessere delle
Associazioni sono riportati questi dati, anche queste
sono considerate valide, in questo caso non è
necessario compilare il tesserino distribuito. |
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Se un cittadino non
si esprime vale il silenzio-assenso?
Assolutamente NO. Siamo in una fase transitoria
prevista dall’art. 23 della legge n.91 del 1 aprile
1999. Il suddetto articolo prevede che prima dell’applicazione
del silenzio-assenso sia data la possibilità (non l’obbligo)
ai cittadini italiani di esprimere la propria
volontà. Chi non si esprime lascia la possibilità di
opporsi ai familiari. |
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A
cura del Ministero della sanità |
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