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Legge Regionale Toscana 22 Maggio 2001 n° 25
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Disciplina
delle autorizzazioni e della vigilanza sull`attivita`
di trasporto sanitario
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| Legge
25 - Il testo completo |
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Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana
Leggi Regionali n 000025 del 22/05/2001
(Boll. n 19 del 30/05/2001, parte Prima , SEZIONE I )
Art. 1
(Oggetto) 1. La presente legge disciplina, ai sensi
dell`articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del servizio sanitario nazionale),
l`autorizzazione all`esercizio dell`attivita` di
trasporto sanitario, realizzata mediante l`utilizzo,
come di seguito specificato, di autoambulanze
rispondenti ai requisiti stabiliti dalla vigente
normativa:
a) trasporto sanitario di soccorso e rianimazione
mediante autoambulanza di tipo A, con carrozzeria
definita "autoambulanza di soccorso";
b) trasporto sanitario di soccorso e di rianimazione,
mediante autoambulanza di tipo A1, con carrozzeria
definita "autoambulanza di soccorso per le
emergenze speciali".
c) trasporto sanitario di primo soccorso ed ordinario
da espletare mediante autoambulanza di tipo B, con
carrozzeria definita "autoambulanza di
trasporto";
2. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al
comma 1 i servizi di autoambulanza gestiti dalle
Aziende unita` sanitarie locali e dalle Aziende
ospedaliere e i servizi di autoambulanza gestiti da
amministrazioni statali o enti pubblici a carattere
nazionale non appartenenti al Servizio Sanitario
Nazionale (SSN)
Art. 2
(Autorizzazione all`attivita` di trasporto sanitario)
1. Le funzioni amministrative in materia di rilascio
delle autorizzazioni sono trasferite al Comune.
2. Chiunque intenda esercitare attivita` di trasporto
sanitario inoltra al Comune competente l`istanza per
l`autorizzazione all`attivita` di trasporto sanitario,
secondo le modalita` stabilite con il regolamento
attuativo della presente legge.
3. Ogni variazione relativa alle autoambulanze in
possesso o al tipo di trasporto consentito comporta
modifica dell`autorizzazione secondo le modalita`
stabilite dallo stesso regolamento.
Art. 3
(Divieti)
1. E` vietato a chiunque, salvo quanto previsto
dall`articolo 1, comma 2, esercitare sul territorio
regionale il trasporto sanitario con autoambulanze non
autorizzate ai sensi della presente legge.
2. L`Azienda sanitaria non puo` stipulare o rinnovare
la convenzione per il trasporto sanitario in mancanza
di autorizzazione o, nei casi di cui all`articolo 1,
comma 2, in mancanza dell`accertamento della struttura
responsabile in
materia dell`Azienda unita` sanitaria locale,
competente per territorio, sul possesso dei requisiti,
ai sensi della presente legge. Il possesso dei
suddetti requisiti e` condizione necessaria per
l`esercizio dei servizi di autoambulanza gestiti dalle
Aziende unita` sanitarie locali e dalle Aziende
Ospedaliere.
3. E` vietato utilizzare le autoambulanze di nuova
acquisizione prima della scadenza del termine entro il
quale l`Azienda unita` sanitaria locale competente per
territorio deve compiere l'accertamento sul possesso
dei requisiti.
Art. 4
(Obblighi del titolare dell`autorizzazione)
1. Il titolare dell`autorizzazione e` tenuto a:
a) garantire che l`utilizzo delle autoambulanze si
svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e
dal regolamento di attuazione della stessa;
b) sottoporre le autoambulanze ad idonee procedure di
disinfezione al termine di ogni giornata di attivita`
ed anche dopo il trasporto di malati infetti o
sospetti tali;
c) mantenere costantemente adeguate condizioni
igieniche e sottoporre a generale pulizia e
disinfezione le autoambulanze, gli ambienti, gli
arredi, almeno una volta ogni sei mesi;
d) garantire la perfetta efficienza delle
autoambulanze, sia per l`aspetto tecnico che per
quello sanitario;
e) assicurare il possesso dei requisiti da parte del
personale addetto alle attivita` di trasporto e di
soccorso;
f) assicurare sulle autoambulanze la dotazione delle
attrezzature e del materiale sanitario di cui
all`articolo 7, nonche` la presenza minima del
personale qualificato previsto in relazione al tipo di
intervento;
g) assicurare l`adozione delle misure idonee per la
salvaguardia dal rischio biologico del personale
addetto alle attivita` di trasporto e di soccorso;
h) stipulare le polizze assicurative relative sia alla
responsabilita` civile per danni a terzi, compresi i
trasportati, derivanti dalla circolazione degli
autoveicoli e dallo svolgimento dell`attivita` di
soccorso, sia contro gli infortuni e le malattie
contratte per cause di servizio del personale addetto
all`attivita` di trasporto;
i) comunicare alla Azienda unita` sanitaria locale
competente per territorio eventuali sospensioni di
attivita`, nonche` tutte le variazioni relative ai
contenuti della istanza di autorizzazione;
j) comunicare al Comune eventuali variazioni della
rappresentanza legale dell`ente o associazione.
Art. 5
(Vigilanza e controllo)
1. L`attivita` di vigilanza e controllo viene
esercitata dall`Azienda unita` sanitaria locale
competente per territorio, mediante un`apposita
commissione di vigilanza, la cui composizione e`
stabilita dal regolamento attuativo della
presente legge.
Art. 6
(Sanzioni e relative procedure applicative)
1. L`esercizio dell`attivita` di trasporto sanitario
da parte di un soggetto privo di autorizzazione
comporta la sanzione amministrativa da un minimo di
2500 Euro, pari a lire 4.849.675 a un massimo di 15000
Euro, pari a lire 29.044.050 ed il divieto di
esercizio del trasporto sanitario, disposto da parte
dell`autorita` comunale competente, per i successivi
tre anni.
2. L`utilizzo di autoambulanza priva di autorizzazione
da parte di soggetto autorizzato all`esercizio
dell`attivita` di trasporto comporta la sanzione
amministrativa da un minimo di 1000 Euro, pari a lire
1.936.270 ad un massimo di 4000 Euro, pari a lire
7.745.080.
3. L`inosservanza degli obblighi di cui all`articolo 4
comporta la sanzione amministrativa da un minimo di
1000 Euro, pari a lire 1.936.270 ad un massimo di 6000
euro, pari a lire 11.617.620, nonche` la sospensione
dell`autorizzazione, da due mesi ad un anno, qualora
il titolare dell`autorizzazione non si sia adeguato,
nel termine di 30 giorni, alle prescrizioni
dell`autorita` comunale competente.
4. L`utilizzo per il trasporto sanitario di soccorso e
rianimazione di autoambulanza gia` soggetta ad
autorizzazione soltanto per il trasporto di primo
soccorso ed ordinario comporta la sanzione
amministrativa da un minimo di 600 Euro, pari a lire
1.161.762, ad un massimo di 1500 Euro, pari a lire
2.904.405.
5. L`autorita` comunale competente puo` revocare
l`autorizzazione:
a) quando, decorso il periodo di sospensione disposto
ai sensi della presente legge, il titolare non abbia
provveduto alla dovuta regolarizzazione;
b) a seguito di ripetute e gravi infrazioni delle
norme previste dalla presente legge;
c) qualora si siano verificati fatti da cui siano
derivate situazioni di pericolo grave per la salute
pubblica.
6. Le sanzioni ed i periodi di sospensione sono
raddoppiati nel minimo e nel massimo nel caso in cui
il soggetto che ha commesso una infrazione di una o
piu` norme previste dalla presente legge, commetta
un`altra violazione della stessa indole nei cinque
anni successivi. E` fatto salvo quanto disposto
dall`articolo 8, comma 2, della legge regionale 28
dicembre 2000 n. 81 (Disposizioni in materia di
sanzioni amministrative).
7. Per l`applicazione delle sanzioni amministrative si
applicano la legge regionale n. 81 del 2000 e la legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale).
8. La competenza all`applicazione delle sanzioni e`
del Comune nel cui territorio la violazione e`
accerta.
9. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria l`accertamento delle violazioni
della presente legge e` di competenza delle Aziende
unita` sanitarie locali.
Art. 7
(Personale, attrezzature e materiali)
1. Entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente
legge la Giunta regionale approva il regolamento di
attuazione, previa comunicazione alla IV Commissione
consiliare permanente, competente in materia di
sanita`.
2. Entro il medesimo termine di 120 giorni di cui al
comma 1, con decreto del dirigente del competente
ufficio regionale, sono approvate:
a) la tabella con la quale sono individuati i
requisiti del personale delle autoambulanze, in
relazione all`attivita` di trasporto sanitario di
primo soccorso ed ordinario e/o all`attivita` di
trasporto sanitario di soccorso e di rianimazione;
b) la tabella con la quale sono individuate le
attrezzature tecniche e il materiale sanitario di cui
devono essere dotate le autoambulanze in relazione
alle predette tipologie.
Art. 8
(Applicazione delle disposizioni)
1. L`applicazione della presente legge decorre dal
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del
regolamento attuativo e delle tabelle di cui
all`articolo 7.
Art. 9
(Norme transitorie)
1. I procedimenti autorizzativi in essere alla data di
cui all`articolo 8, nonche` i procedimenti relativi ad
istanze di autorizzazione, di ampliamento del tipo di
trasporto consentito e di modifiche, pervenute entro
il suddetto termine, sono definiti da parte della
Regione ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993,
n. 60 (Disciplina delle autorizzazioni e della
vigilanza sull`esercizio del trasporto sanitario per
infermi e feriti).
2. I soggetti gia` in possesso di autorizzazione si
adeguano agli standard previsti dalle tabelle di cui
all`articolo 7 entro sei mesi dalla loro pubblicazione
per le ambulanze gia` oggetto di autorizzazione.
3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge
regionale n.60 del 1993 mantengono la propria
validita` anche dopo la data di cui all`articolo 8
della presente legge.
4. I procedimenti sanzionatori relativi a violazioni
accertate prima della data di cui all`articolo 8 sono
conclusi dalla Regione secondo quanto disposto dalla
legge regionale n. 60 del 1993.
5. Dalla data di pubblicazione sul BURT delle tabelle
di cui all`articolo 7 i competenti uffici della Giunta
regionale consegnano gli atti in proprio possesso alle
Aziende unita` sanitarie locali, che li trasmettono ai
Comuni interessati, nell`ambito territoriale di
competenza, entro e non oltre 15 giorni dalla
consegna.
Art. 10
(Abrogazioni)
1. La legge regionale 11 agosto 1993, n. 60
(Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza
sull`esercizio del trasporto sanitario per infermi e
feriti) e` abrogata a decorrere dalla data indicata
all`articolo 8.
La presente legge e` pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Toscana.
Firenze, 22 maggio 2001
Firmato: Martini
La presente legge e` stata approvata dal Consiglio
Regionale nella seduta del 24.04.2001 ed e` stata
vistata dal Commissario del Governo il 18.05.2001.
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Disciplina
delle autorizzazioni e della vigilanza sull`attivita`
di trasporto sanitario
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Legge
25 - Regolamento attuativo della legge 25
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Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana
Regolamenti Regionali n 000046 del 01/10/2001 (Boll. n
32 del 10/10/2001, parte Prima , SEZIONE I )
Regolamento regionale di attuazione della LR
22.5.2001, n. 25 "Disciplina delle autorizzazioni
e della vigilanza sull`attivita` di trasporto
sanitario".
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l`art. 121 della Costituzione, quarto comma,
cosi` come modificato dall`art. 1 della Legge
Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visto l`art. 7 della LR 22 maggio 2001, n. 25
"Disciplina delle autorizzazioni e della
vigilanza sull`attivita` di trasporto sanitario"
che demanda alla Giunta regionale l`adozione di
apposito regolamento di attuazione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1033
del 17 settembre 2001 concernente "Regolamento di
attuazione della LR 22.5.2001, n. 25 (Disciplina delle
autorizzazioni e della vigilanza sull`attivita` di
trasporto sanitario)" con la quale e` approvato
il regolamento in oggetto, acquisiti i pareri del
Comitato Tecnico della Programmazione di cui all`art.
26, comma 3, della LR 17 marzo 2000 n. 26, nonche` dei
Dipartimenti di cui all`art. 41, comma 3, della
medesima legge regionale n.26;
Vista la decisione n. 13 del 28 settembre 2001 con la
quale la CCART non ha riscontrato vizi di legittimita`;
EMANA
il seguente Regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina, in applicazione
della Legge regionale 22 maggio 2001, n. 25, le
modalita` di presentazione delle istanze per le
autorizzazioni all`attivita` di trasporto sanitario e
successive modifiche ed aggiornamenti delle stesse,
definisce le procedure amministrative di competenza
dei Comuni ed i compiti delle Aziende UUSSLL in
materia di vigilanza e controllo.
Art. 2
Prima autorizzazione
1. Il soggetto interessato presenta al Comune dove ha
sede legale domanda, specificando quale o quali delle
attivita` di trasporto sanitario di cui al comma 1
dell`Art. 1 della LR 25/2001, intende esercitare, con
l`indicazione della denominazione dell`associazione od
impresa, del codice fiscale o partita IVA della sede
legale, del C.A.P., del recapito telefonico (ed
eventuale indirizzo di posta elettronica e numero
fax).
2. La domanda e` inviata anche alla Azienda USL
competente per territorio sulla base dell`ubicazione
della sede legale del soggetto interessato, corredata
della seguente documentazione, in originale per il
Comune ed in copia per l`Azienda USL:
a) nel caso di impresa, certificato di iscrizione al
registro delle imprese nonche`, nel caso di impresa
gestita in forma societaria, copia dell`atto
costitutivo.
b) nel caso di ente o associazione, atto costitutivo e
statuto dal quale risulti, tra i fini statutari, il
trasporto sanitario. Le organizzazioni di volontariato
iscritte nel Registro Regionale istituito con la LR 26
aprile 1993, n. 28 "Norme relative ai rapporti
delle organizzazioni di volontariato, con la regione,
gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione
del registro regionale delle organizzazioni di
volontariato", sono esonerate dal produrre tale
documento e dovranno invece indicare gli estremi del
provvedimento di iscrizione nel Registro, comunicando
presso quale Ente e` depositato.
3. Il legale rappresentante contestualmente dichiara
sotto la propria responsabilita` il possesso dei
seguenti requisiti:
a) di eventuali altre sedi oltre quella legale;
b) di autoambulanze con le caratteristiche tecniche
previste per l`attivita` di trasporto sanitario per la
quale viene presentata la domanda;
c) delle relative dotazioni di attrezzature tecniche e
sanitarie;
d) di idoneo personale da adibire alla guida;
e) di personale di soccorso con la formazione
professionale prevista per ciascun tipo di attivita`
di trasporto sanitario per cui si chiede
l'autorizzazione;
f) di medici, con la prescritta qualificazione, con
rapporto di lavoro sia dipendente che libero
professionale diretto (o, in alternativa, comunica che
tale personale viene fornito dall`Azienda USL
medesima);
g) che tutti i requisiti corrispondono a quanto
stabilito dalla Legge regionale n. 25/2001.
4. L`Azienda USL, entro 30 giorni dal ricevimento
della domanda accerta il possesso dei requisiti e ne
verifica la corrispondenza alle prescrizioni della LR
n. 25/2001, mediante la Commissione di Vigilanza di
cui all`art. 5 della legge stessa, conserva agli atti
la documentazione acquisita nel corso delle verifiche
e trasmette il proprio parere motivato, positivo o
negativo, al Comune.
Nei 20 giorni successivi e` adottato il provvedimento
di autorizzazione o di diniego. Contro il
provvedimento e` ammesso ricorso in opposizione.
Art. 3
Modifiche a seguito di variazioni relative ad
autoambulanze
1. Il titolare dell`autorizzazione comunica ogni
variazione intervenuta relativamente alle
autoambulanze in possesso al Comune e all`Azienda USL,
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La variazione puo` avere ad oggetto:
a) acquisto e/o acquisizione di ulteriori
autoambulanze;
b) reimmatricolazione di autoambulanza gia` in
possesso;
c) cessato utilizzo di autoambulanze gia` oggetto di
autorizzazione per dismissione, vendita, cessione o
altro.
3. La Commissione di Vigilanza dell`Azienda USL, per i
casi di cui alla lettera a) del comma 2 effettua la
verifica sul possesso dei requisiti stabiliti all`art.
7 della LR n. 25/2001 entro il termine di 20 giorni
dal ricevimento della comunicazione. Se il termine
suddetto trascorre senza l`esecuzione del sopralluogo,
il titolare dell`autorizzazione puo` utilizzare il
nuovo mezzo, previa comunicazione al Comune a mezzo
raccomanda con avviso di ricevimento.
4. In caso di verifica con esito negativo, la
Commissione di Vigilanza dell`Azienda USL redige
apposito verbale, che trasmette tempestivamente al
Comune. L`autorita` comunale competente diffida con
effetto immediato il titolare dell`autorizzazione
dall`utilizzo del mezzo ed adotta il provvedimento di
diniego.
5. In caso di verifica con esito parziale negativo la
Commissione di Vigilanza dell`Azienda USL redige un
verbale con l`indicazione delle irregolarita`
sanabili, e ne da` immediata comunicazione al Comune.
L`autorita` comunale competente prescrive al soggetto
interessato la regolarizzazione entro il termine
perentorio di 10 giorni.
6. Nel caso di verifica con esito positivo la
Commissione di Vigilanza dell`Azienda USL ne da`
immediata comunicazione al soggetto interessato, che
puo` utilizzare immediatamente il mezzo. La
Commissione ne da` comunicazione anche al Comune ai
sensi del comma 7.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno l`Azienda USL
trasmette ad ogni comune del proprio ambito di
competenza, in cui si trovano i soggetti in possesso
di autorizzazione al trasporto sanitario, le notizie
relative a tutte le variazioni intervenute nell`anno
solare precedente. Il Comune provvede, entro 30
giorni, all`aggiornamento delle autorizzazioni, con
l`inserimento delle nuove autoambulanze e la
cancellazione di quelle non piu` utilizzate, mediante
l`adozione di un apposito atto di recepimento, da
pubblicare sul BURT.
8. A richiesta del soggetto autorizzato, il Comune
puo` consentire, mediante apposito provvedimento, di
utilizzare in sostituzione di un`autoambulanza
momentaneamente incidentata o per altro grave motivo,
un mezzo di proprieta` di terzi con le stesse
caratteristiche tecniche e gli stessi requisiti,
previo parere della Commissione di Vigilanza
dell`Azienda USL competente per territorio, in via del
tutto eccezionale e per un periodo di tempo limitato,
definito dalla stessa Commissione.
Art. 4
Modifiche per ampliamento del tipo di trasporto
sanitario consentito
1. Qualora il titolare di autorizzazione all`esercizio
dell`attivita` di trasporto sanitario di solo primo
soccorso ed ordinario intenda svolgere anche
l`attivita` di trasporto di soccorso e di
rianimazione, con autoambulanze di tipo A oppure di
tipo A1, deve richiedere la modifica
dell`autorizzazione con l`ampliamento del tipo di
trasporto consentito. A tal fine invia al Comune, ed
in copia all`Azienda USL competente, esplicita
richiesta di ampliamento allegando la documentazione
comprovante il possesso dei maggiori requisiti
previsti, e precisamente:
a) una o piu` autoambulanze di tipo A (oppure di tipo
A1), con le attrezzature sanitarie idonee ed il
materiale di cui alle Tabelle ex art. 7 LR 25/2001;
b) personale di soccorso e personale medico in
possesso dei requisiti definiti dalle Tabelle ex art.
7 LR 25/2001 (e/o dichiarazione che il personale
medico e` fornito dall`Azienda USL).
2. La Commissione di Vigilanza dell`Azienda USL
competente per territorio effettua tempestivamente le
necessarie verifiche sul possesso dei requisiti ed
invia al Comune, nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della richiesta di modifica, il proprio
parere motivato, in ordine all`approvazione o al
diniego dell`istanza, (comprensivo dell`eventuale
dichiarazione concernente il personale medico). Entro
20 giorni il Comune adotta il conseguente
provvedimento.
3. I provvedimenti del Comune, sia per la prima
autorizzazione sia per l`autorizzazione
all`ampliamento del tipo di trasporto consentito sono
immediatamente comunicati al soggetto interessato ed
all`Azienda USL competente.
Art. 5
Vigilanza e controllo
1. La Commissione di Vigilanza e controllo
sull`attivita` di trasporto sanitario, costituita ai
sensi dell`Art. 5, LR 25/2001 e` cosi` composta: un
medico dell`Unita` Operativa di Igiene e Sanita`
Pubblica (Dipartimento di Prevenzione), un medico
dell`Igiene ed Organizzazione dei servizi sanitari
(Direzione Sanitaria), un farmacista per l`Assistenza
Farmaceutica Territoriale, il medico Responsabile
della Centrale Operativa del Servizio 118 (o altro
medico della C.O. da lui delegato), coadiuvato da
personale della Centrale stessa ed un collaboratore
amministrativo con funzioni di Segretario.
2. Ciascuna Azienda USL puo` istituire
Sottocommissioni, funzionalmente dipendenti dalla
Commissione di Vigilanza e di uguale composizione, per
l`esecuzione nei tempi previsti delle necessarie
verifiche. La Commissione, anche mediante le
Sottocommissioni, esercita l`attivita` di vigilanza e
controllo, secondo le modalita` stabilite dal presente
Regolamento, sul rispetto delle prescrizioni contenute
nella LR 25/2001 ed in particolare verifica il
possesso dei requisiti previsti dalle tabelle di cui
all`art. 7 della legge stessa, attivandosi a seguito
delle istanze inviate al Comune ed alla Azienda USL
per la prima autorizzazione al trasporto e per
l`ampliamento dell`autorizzazione del tipo trasporto
consentito con estensione anche al trasporto di
soccorso e rianimazione, nonche` a seguito delle
comunicazioni delle modifiche intervenute
relativamente alle ambulanze gia` autorizzate.
3. La Commissione procede d`ufficio, ogni volta che lo
ritenga opportuno e comunque almeno una volta l`anno
alla verifica sul permanere del possesso di tutti i
requisiti di cui alla LR 25/2001, comunicandone gli
esiti al Comune e, quando necessario, per elementi
risultati difformi rispetto alle autorizzazioni gia`
rilasciate, inviando un parere motivato e
circostanziato, per l`adozione del conseguente
provvedimento di competenza.
4. Nel caso sia riscontrata la presenza di
un`autoambulanza attivata senza autorizzazione, la
Commissione invia tempestivamente copia del processo
verbale di accertamento della violazione al Comune. Il
Comune provvede immediatamente alla diffida
dall`utilizzare il mezzo e procede all`applicazione
delle sanzioni prescritte dall`Art. 6 della LR
25/2001. Analoga comunicazione deve essere effettuata
se si rileva il mancato rispetto degli obblighi
dell`art. 4, LR 25/2001.
5. Della Commissione si avvale l`Azienda USL per
verificare la rispondenza ai requisiti di legge delle
ambulanze di proprieta` di enti pubblici a carattere
nazionale non appartenenti al SSN prima della stipula
e/o del rinnovo della convenzione per il trasporto
sanitario. Analogamente, con modalita` stabilite
autonomamente da ciascuna Azienda, e` accertato il
possesso dei requisiti delle ambulanze gestite in
proprio dall`Azienda stessa e di quelle utilizzate
dalle Aziende Ospedaliere del territorio di
competenza.
Il presente Regolamento e` pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione ed entra in vigore il 15
giorno successivo alla sua pubblicazione. E` fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 1 ottobre 2001
Firmato: Martini
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Disciplina
delle autorizzazioni e della vigilanza sull`attivita`
di trasporto sanitario
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Legge
25 - Attrezzature
tecniche e materiale sanitario in dotazione alle
ambulanze
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Ambulanza
Tipo "A" e Tipo "A 1"
Materiale in dotazione
Punto 1
- fumogeni e torce a vento;
- forbici tipo Robin;
- faro estraibile;
- estintore;
- kit utensili : cesoie; piede di porco; seghetto a
ferro; martello; guanti da lavoro (secondo norma EN
420); fettuccia bianco-rossa;
- dotazione di almeno 4000 litri di ossigeno. Nel caso
in cui ci siano 2 bombole da 2000 litri ciascuna, una
si deve intendere in esercizio e l'altra piena (di
scorta); nel caso invece di tre o più bombole si
intende una in esercizio e le altre piene (di scorta).
Le bombole si intendono con riduttore di pressione,
manometro con due attacchi di 02 a parete, con almeno
due flussometri (con marcatura CE secondo normative
UNI-9507);
- dotazione di ossigeno con bombole portatili con una
capacità totale di almeno 5 litri, di cui una bombola
in esercizio e le restanti piene (di scorta);
- barella autocaricante o non;
- barella a cucchiaio con cinture di sicurezza;
- contenitore aghi usati;
- contenitore rifiuti sanitari;
- padella e pappagallo;
- telo portaferiti con maniglie;
- coperte e lenzuoli di ricambio;
- serie collari cervicali (*);
- serie steccobende (*);
- laccio da emostasi;
- tavola spinale radiotrasparente completa di ferma
capo, frontale, mentoniera e ragno (*);
- ricetrasmittente veicolare;
- ricetrasmittente portatile(vedi elenco allegato);
- telefono cellulare (vedi elenco allegato);
- 2 aspiratori endocavitari, di cui almeno uno
portatile elettrico e a batteria;
- monitor ECG più DEF, con registrazione su carta,
portatile a batteria (vedi elenco allegato);
- elettrocardiografo portatile a batteria (vedi elenco
allegato);
- pulsossimetro portatile a batteria, con sonda per
adulti e pediatrica (vedi elenco allegato);
- frigorifero per conservazione farmaci (vedi elenco
allegato);
- minimo 3 attacchi coassiali 12 V;
- materasso a depressione (uno per soggetto
autorizzato);
- estricatore di sicurezza;
- respiratore automatico (facoltativo, fatti salvi
accordi locali);
- pompa da infusione a siringa (facoltativa, fatti
salvi accordi locali).
Punto 2
- set suture;
- 2 pinze di Klemmer;
- ove previsti, secondo indicazione del Responsabile
della C.O.: farmaci, mandrini (per adulti e
pediatrici), minitrach, tubi O.T. e filtri (per adulti
e pediatrici) saranno predisposti, controllati e
reintegrati dal personale del 118 (*);
- kit di rianimazione per adulti: sfigmomanometro per
adulti; fonendoscopio; pallone di ambu per adulti
completo di maschere;1 laringoscopio per adulti, con 3
lame; pinza di maguill; cannule orofaringee;
- kit di rianimazione neonatale - pediatrica:
sfigmomanometro pediatrico; 1 laringoscopio con lame
pediatriche-neonatali, 3 curve e 3 rette; pinza di
maguill; 1 pallone di ambu neonatale-pediatrico con
maschere pediatriche e neonatali; cannule orofaringee.
Punto 3
Descrizione specifica del materiale di consumo:
- fumogeni e torce a vento;
- telo sterile
- telo termoisolante;
- maschera a percentuale variabile 02;
- guanti non sterili monouso;
- kit di medicazione: set monouso medicazioni; bende;
set suture ;
- kit per la determinazione della glicemia;
- sondini aspirazione;
- sondini nasogastrici;
- cateteri vescicali;
- sacchetti raccoglitori;
- sistema drenaggio toracico di emergenza;
- sistema cosiddetto "va e vieni" per adulti
e pediatrico;
- guanti sterili;
- cannule orofaringee (per adulti e pediatriche);
- farmaci;
- mandrini (per adulti e pediatrici);
- minitrach;
- tubi orotracheali;
- filtri (per adulti e pediatrici);
- materiale per infusione;
- elettrodi monitoraggio ECG (per adulti e
pediatrici);
- gel conduttore.
Elenco attrezzature per le quali è consentita la
proporzione minima
- Defibrillatore;
- Elettrocardiografo;
- Pulsossimetro;
- Telefono cellulare attivo;
- Zaini e/o borse per la custodia dei farmaci e del
materiale sanitario e dispositivi medici di cui al
"Punto 2" (*)
- Ricetrasmittente portatile;
- Frigorifero per conservazione farmaci.
Proporzione minima consentita per ambulanze di Tipo
"A" e "A1"
Numero Ambulanze di Tipo "A" e di tipo
"A1" per Associazione/
Numero Attrezzature obbligatorie corrispondenti per
Associazione
1/1
2/2
3/2
4/2
5/3
6/3
7/4
8/4
9/4
10/5
11/5
12/5
13/6
14/6
15/6
16/7
Ambulanza
Tipo "B"
Materiale in dotazione
Punto 1
- fumogeni e torce a vento;
- forbici tipo Robin;
- faro estraibile;
- estintore;
- kit utensili: cesoie; piede di porco; seghetto a
ferro; martello; guanti da lavoro (secondo norma EN
420); fettuccia bianco-rossa;
- aspiratore endocavitario portatile elettrico e a
batteria;
- dotazione di almeno 2000 litri di ossigeno con due o
più bombole di cui una in esercizio e l'altra/e
piena/e (di scorta). Le bombole si intendono con
riduttore di pressione, manometro con due attacchi di
02 a parete, con almeno due flussometri (con marcatura
CE secondo normative UNI-9507);
- dotazione di ossigeno con bombola portatile con
capacità complessiva di almeno 3 litri;
- barella autocaricante o non;
- barella a cucchiaio con cinture di sicurezza;
- contenitore aghi usati;
- contenitore rifiuti sanitari;
- padella e pappagallo;
- pallone di ambu completo di maschere (2 per adulti,
1 pediatrica);
- telo portaferiti con maniglie;
- coperte e lenzuoli di ricambio;
- serie collari cervicali(*);
- serie steccobende(*);
- laccio da emostasi;
- tavola spinale radiotrasparente completa di ferma
capo, frontale, mentoniera e ragno(*);
- ricetrasmittente veicolare;
- minimo 2 attacchi coassiali 12 V.
Punto 2
Descrizione specifica del materiale di consumo:
- fumogeni e torce a vento.
- 4 cannule orofaringee di varie misure;
- telo sterile;
- telo termoisolante;
- maschera a percentuale variabile 02;
- guanti non sterili monouso;
- kit di medicazione: bende; set monouso medicazioni;
cerotti a nastro; garze piccole e grandi, sterili e
non; disinfettanti.
Nota n. 1
Il materiale di consumo viene inizialmente fornito
dall'Azienda USL e, successivamente, erogato soltanto
ai soggetti in possesso dell'autorizzazione al
trasporto sanitario che abbiano stipulato, con
l'Azienda U.S.L., la convenzione per il trasporto
sanitario.
Nota n. 2
Il Coordinamento delle Centrali Operative definirà
ulteriormente il materiale così evidenziato: (*)
Nota n. 3
Le apparecchiature elettromedicali e l'impianto
elettrico devono essere conformi alle norme tecniche
CEI - UNI ed alle direttive europee del settore (in
particolare EN 793).
Nota n. 4
Per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica
dei dispositivi elettromedicali si applicano i
requisiti prescritti dal Decreto Legislativo 12
Novembre 1996, n.615, dal D.M. del 18 Maggio 1999 e
dalla Direttiva CEE 54/95 .
Nota n. 5
Per quanto riguarda l'impianto di erogazione dei gas
medicali deve essere presente apposito impianto di
segnalazione esaurimento degli stessi (secondo il
D.P.R. 14/01/1997 - requisiti minimi delle strutture
sanitarie).
Nota n. 6
Al momento della verifica il richiedente
l'autorizzazione dovrà produrre i contratti di
manutenzione degli apparecchi elettromedicali.
Nota n.7
Non è consentito lo stoccaggio di farmaci né di
presidi medico-chirurgici termolabili all'interno
delle ambulanze.
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Disciplina
delle autorizzazioni e della vigilanza
sull`attivita` di trasporto sanitario
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Legge
25 - Requisiti del personale a bordo delle
ambulanze
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Ambulanza
di primo soccorso ed ordinario
In caso di trasporto ordinario è obbligatoria
la presenza a bordo di:
- un autista in possesso di patente di guida;
- almeno un soccorritore di livello di base.
In caso di trasporto di primo soccorso è
obbligatoria la presenza a bordo di:
- un autista in possesso di patente di guida;
- almeno due soccorritori;
- almeno due componenti dell'equipaggio devono
essere in possesso di abilitazione al livello
avanzato.
Ambulanza
di soccorso e rianimazione
In caso di trasporto di soccorso e rianimazione
e/o di trasporto assistito è obbligatoria la
presenza a bordo di:
- un autista, con patente di guida;
- due soccorritori di livello avanzato;
- un medico in possesso della specializzazione
in anestesia e rianimazione, oppure della
attestazione di frequenza e superamento del
corso emergenza-urgenza di cui all'art.66 ed
all'Allegato "P" del D.P.R. 270/2000 o
di medico specialista nella branca pertinente la
patologia specifica del trasportato.
La presenza del medico a bordo dell'ambulanza
non è obbligatoria quando l'Azienda U.S.L.
competente:
- attiva la modalità organizzativa del
cosiddetto "rendez-vous", per cui il
medico raggiunge l'ambulanza sul luogo del
soccorso con altri mezzi;
- prevede per talune tipologie di intervento in
alternativa alla presenza del medico quella di
infermieri con un particolare ulteriore
specifico addestramento.
Abilitazioni
I corsi verranno svolti con le modalità ed i
contenuti dei protocolli formativi: n. 1 a) per
il livello di base, n. 1 b) per il livello
avanzato, anche con l'ausilio dei formatori, di
cui al protocollo n.1 c).
Al personale, dipendente o volontario, laureato
in medicina e chirurgia ed al personale
infermieristico in possesso di apposito diploma
o di laurea breve non è fatto obbligo di
conseguire anche le abilitazioni per i livelli
formativi di base ed avanzato; l'opportunità di
frequentare i corsi verrà valutata presso le
singole associazioni.
Analogamente il suddetto personale, in parziale
deroga ai requisiti prescritti per l'ammissione,
può accedere al corso per soccorritori
volontari formatori, anche senza aver svolto tre
anni di attività in qualità di soccorritori di
livello avanzato.
Gli Organismi Federativi delle associazioni
trasmettono annualmente, ai Responsabili delle
C.O. territorialmente competenti, i nominativi
dei soccorritori con l'indicazione
dell'abilitazione in possesso.
L'iter formativo del personale sia volontario
sia dipendente della C.R.I., stabilito dal
Regolamento istitutivo dell'Ente, risulta
conforme a quello previsto per il livello
avanzato.
La relativa certificazione viene rilasciata
dalla Direzione Sanitaria Regionale della C.R.I.
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Disciplina
delle autorizzazioni e della vigilanza
sull`attivita` di trasporto sanitario
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Legge
25 - Protocollo formativo dei soccorritori
volontari
di
livello base
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MODALITA’
ORGANIZZATIVE
CORSI DI FORMAZIONE
I corsi di formazione sono organizzati dalle
associazioni iscritte nel Registro Regionale del
volontariato, di cui alla L. 266/91 ed alla L.R.
28/93 (e successive modificazioni) che svolgono
servizio di soccorso.
REQUISITI PER L’ AMMMISSIONE AI CORSI
Ai corsi si può accedere al compimento del 16°anno
di età, previa presentazione di attestazione medica
di idoneità psicofisica al servizio rilasciata in
data non antecedente a tre mesi.
RESPONSABILE DEL CORSO
Il responsabile del corso, della sua organizzazione,
nonché della valutazione finale è il Presidente
dell’associazione promotrice, o suo delegato.
DURATA DEL CORSO
20 ore complessive.
ABILITAZIONE
Iscrizione agli appositi registri presso gli
Organismi Federativi di riferimento e verifica
annuale ai fini del mantenimento, subordinato alla
effettuazione di 100 ore annuali di servizio,
certificate dalla associazione di appartenenza.
CONTENUTI DEL CORSO
- conoscenza attivazione sistemi emergenza;
- approccio corretto col cittadino infermo o
infortunato;
- valutazione stato del paziente e supporto vitale
di base;
- tecniche di barellaggio;
- procedure amministrative.
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Disciplina
delle autorizzazioni e della vigilanza
sull`attivita` di trasporto sanitario
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Legge
25 - Protocollo formativo dei soccorritori
volontari
di livello avanzato
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MODALITA'
ORGANIZZATIVE DEL CORSO
ORGANIZZAZIONE
I corsi di formazione sono organizzati dalle
Associazioni iscritte nel Registro Regionale del
volontariato, di cui alla L.266/91 ed alla L.R.
28/93 (e successive modificazioni ),che svolgono
servizio di trasporto sanitario di soccorso.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Al corso si può accedere al compimento del 18 anno
di età, previa presentazione di attestazione medica
di idoneità psicofisica al servizio rilasciata in
data non antecedente a tre mesi.
DIREZIONE
Il Direttore del corso è un Medico o un'Infermiere,
designato dall'Associazione promotrice del corso.
DOCENTI
I docenti sono scelti dal direttore del corso in
base a criteri di competenza specialistica e di
efficacia didattica.
DURATA
La durata del corso è di 95 ore, così suddivise:
25 di teoria, 40 di pratica e 30 di tirocinio; a
quest'ultimo si accede solo dopo lo svolgimento
delle lezioni teorico pratiche relative alle
tecniche di barellaggio.
ESAME FINALE
A partire dai 15 giorni precedenti il termine del
corso l'Associazione richiede i nominativi dei
componenti la commissione al responsabile medico
della C.O. 118 territorialmente competente ed agli
Organismi Federativi di appartenenza, che li
comunicano entro 15 gg. dal ricevimento della
richiesta.
COMMISSIONE D'ESAME
E' costituita dal direttore del corso, da un
delegato dell'Organismo Federativo di appartenenza e
dal responsabile medico della C.O. 118
territorialmente competente (o suo delegato). La
commissione entro i successivi 15 gg. Concorda con
l'Associazione la data e la sede di svolgimento
degli esami. La sessione d'esame deve prevedere un
numero di candidati non inferiore a dieci. Per
numeri inferiori di candidati può essere previsto
un accorpamento di sessioni fra le Associazioni
presenti sul territorio dell'Azienda U.S.L. Per
l'ammissione all'esame il direttore del corso deve
verificare la partecipazione del candidato ad almeno
l'80% delle ore previste per teoria ed
esercitazioni. Le eventuali assenze devono essere
recuperate in momenti strutturati in accordo con i
docenti.
L'esame finale è composto da una prova scritta ed
una prova pratica.
- Prova scritta: 20 test a risposte multiple,
estratti da una serie di quiz predisposti a livello
regionale, riguardanti gli argomenti trattati nel
programma; la prova è superata con almeno l'80% di
risposte esatte.
- Prova pratica: esecuzione di tecniche manuali
inerenti le manovre del supporto vitale di base e di
tecniche strumentali inerenti le manovre del
supporto vitale nel trauma, secondo i criteri di
valutazione dettati dai protocolli internazionali.
Per l'espletamento della prova pratica la
Commissione può avvalersi di ulteriore personale
sanitario e/o tecnico operante nel sistema
dell'emergenza.
Al termine della sessione la Commissione redige
apposito verbale in triplice copia, con i nominativi
dei soccorritori che, per valutazione unanime della
Commissione stessa, hanno superato l'esame. Il
delegato dell'Organismo Federativo ed il
responsabile medico 118 (o suo delegato) trasmettono
agli enti di appartenenza copia del verbale in base
al quale gli Organismi federativi potranno
rilasciare i conseguenti attestati di idoneità, con
validità biennale.
Gli aspiranti che non supereranno l'esame dovranno
nuovamente frequentare il corso prima di
ripresentarsi.
RETRAINING
Ciascuna Associazione ogni due anni effettuerà
obbligatoriamente un apposito corso di "riaddestramento"
dei soccorritori in possesso dell'attestato di
idoneità per il livello avanzato.
Degli esiti sarà informato l'Organismo federativo
di riferimento che riconfermerà l'attestato, per
altri due anni, oppure lo revocherà, o lo
modificherà, limitandolo al solo livello di base.
NORME TRANSITORIE
1) Per i soccorritori che prestano opera di soccorso
avanzato alla data di approvazione del presente
protocollo sono considerate valide le idoneità per
il II° Livello rilasciate con la pregressa
normativa.
2) Entro 12 mesi dall'approvazione del presente
protocollo tutti coloro che hanno esercitato
l'attività di soccorritore di I° Livello e
compiuto 18 anni di età, possono partecipare - per
una sola volta - all'esame per il conseguimento
dell'abilitazione al livello avanzato, anche senza
aver frequentato l'apposito corso.
OBIETTIVI E CONTENUTI DEL CORSO
Gli operatori del volontariato vogliono perseguire
la finalità di una completa integrazione nel
sistema di soccorso in emergenza-urgenza mirando
alla sua ottimale funzionalità nel rispetto dei
seguenti obiettivi generali:
OBIETTIVI GENERALI
- acquisire la consapevolezza del ruolo sociale del
volontario;
- saper rilevare i bisogni del cittadino utente ed
operare per il loro soddisfacimento;
- possedere gli elementi per la piena conoscenza
delle azioni e delle tecniche complesse che
interagiscono nelle missioni di soccorso;
- saper coordinare l'intervento dei soccorsi, per
quanto di propria competenza;
- saper collaborare nell'ambito di una équipe di
soccorso con il personale sanitario.
RUOLO DEL VOLONTARIATO
(1 ora - teoria)
Cosa vuol dire essere volontari;
- Finalità e ruolo della propria organizzazione;
- La struttura locale, regionale e nazionale della
propria organizzazione.
ASPETTI RELAZIONALI NELL'APPROCCIO AL PAZIENTE
(2 ore - teoria + 2 ore lavoro di gruppo )
le necessità primarie dei pazienti nei momenti
di pericolo;
i problemi dell'individuo connessi al passaggio
repentino da uno stato di benessere allo stato di
malattia (II dolore la morte);
possibili schemi di comportamento che sviluppino
la comunicazione e l'autocontrollo.
L'ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI D'EMERGENZA
(4ore - teoria )
conoscere i protocolli operativi del sistema di
emergenza-urgenza;
- definire l'importanza del concetto di "catena
dei soccorsi";
- definire l'importanza del coordinamento del
soccorso, dal punto di vista sociale;
- conoscere le componenti del sistema d'emergenza;
definire i ruoli degli operatori presenti
all'interno dei sistema di emergenza;
conoscere le risorse del territorio;
comprendere il significato dell'integrazione
delle varie componenti il sistema.
ASPETTI LEGISLATIVI DELL' ATTIVITA' DEL SOCCORRITORE
VOLONTARIO
1 ora - teoria)
La responsabilità penale;
La responsabilità civile;
- Le leggi regionali e nazionali che regolano
l'attività di soccorso.
II SUPPORTO VITALE DI BASE E NORME ELEMENTARI DI
PRIMO SOCCORSO
(2 ore teoria + 6 ore pratica)
Basi di anatomia e fisiologia applicate alle
situazioni di emergenza non traumatiche;
Definire il concetto di morte improvvisa;
- La catena della sopravvivenza;
Valutazione dello stato di coscienza;
- Valutazione attività respiratoria - respirazione
artificiale;
- Valutazione circolazione - massaggio cardiaco
esterno;
- Manovra a due soccorritori;
- Ostruzioni delle vie aeree da corpo estraneo;
- Manovre di disostruzione delle vie aeree;
- Posizione laterale di sicurezza;
-Supporto vitale di base in situazioni particolari:
folgorazione, annegamento, ustioni, trauma,
distermia.
II SUPPORTO VITALE DI BASE PEDIATRICO
(2 ore teoria + 6 pratica )
Elencare le principali emergenze pediatriche nel
lattante e nel bambino;
- Definire le cause di A.C.R. nel lattante e nel
bambino;
- Valutazione dello stato di coscienza;
- Valutazione attività respiratoria - respirazione
artificiale;
-Valutazione circolazione - massaggio cardiaco
esterno nel lattante e nel bambino;
- Manovra a due soccorritori;
- Ostruzioni delle vie aeree da corpo estraneo;
- Manovre di disostruzione delle vie aeree.
TRAUMATOLOGIA E TRATTAMENTO DELLE LESIONI SUPPORTO
VITALE NEL TRAUMA
(4 ore teoria + 16 pratica )
Basi di anatomia e fisiologia applicate alle
situazioni di emergenza traumatica;
- Catena della sopravvivenza nelle emergenze
traumatiche;
- I protocolli che disciplinano l'arrivo sul posto
della squadra di soccorso;
- Valutazione primaria;
- Valutazione secondaria;
- I sistemi di immobilizzazione e trasporto;
- Esercitazioni per simulazione.
LE ATTREZZATURA IN EMERGENZA SANITARIA
(1 ore teoria + 2 pratica)
Le apparecchiature elettromedicali: conoscenza e
modalità d'impiego;
- L'impiego pratico di tutti i presidi in interventi
complessi.
II SUPPORTO VITALE AVANZATO CON ATTREZZATURE
SPECIFICHE
(2 ore totali + 8 pratica )
Il supporto vitale avanzato;
- Le attrezzature particolari utilizzate nel
supporto vitale avanzato;
- Definire i protocolli operativi del supporto
vitale avanzato;
- Sapere applicare, sotto controllo del medico, i
protocolli internazionali del supporto vitale
avanzato ed operare in èquipe secondo modalità
adeguate;
- Esercitazioni per simulazione.
PROBLEMATICHE DEL SOCCORSO IN SITUAZIONI SPECIFICHE
SOCIO-SANITARIE
(1 ore - teoria)
Titoli:
Riconoscimento delle evenienze specifiche:
a) psichiatria,
b) tossicodipendenza
c) alcoolismo
Approccio mirato al paziente
Normative vigenti
I MEZZI DI SOCCORSO
IGIENE E PREVENZIONE NEL SOCCORSO E SULLE AMBULANZE
(1 ore )
conoscere le caratteristiche tecniche dei mezzi
di soccorso;
- identificare le problematiche relative alla
trasmissione interumana di malattie infettive
durante le attività di soccorso;
conoscere le procedure necessarie al mantenimento
dell'igiene ambientale dei mezzi di soccorso.
PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA
(2 ora teoria)
La prevenzione antinfortunistica negli interventi
di soccorso;
- Le norme di comportamento e le procedure
necessarie alla prevenzione degli infortuni durante
il soccorso.
L' INTERVENTO A SUPPORTO DELL'ELISOCCORSO
(2 ore teoria)
I ruoli ed i compiti dell'elisoccorso;
- La tipologia del servizio;
- I criteri per la scelta e messa in sicurezza delle
zone di atterraggio;
- Sapere utilizzare correttamente i mezzi di
comunicazione:
a) ambulanza > centrale 118 > elicottero
b) ambulanza > elicottero
- I fattori di rischio nell'intervento in appoggio
all'elisoccorso.
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Disciplina
delle autorizzazioni e della vigilanza
sull`attivita` di trasporto sanitario
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| Legge
25 - Protocollo formativo per soccorritori
volontari
formatori |
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MODALITA'
ORGANIZZATIVE DEL CORSO
ORGANIZZAZIONE
Il corso è organizzato dagli Organismi Federativi
delle Associazione del Volontariato iscritte nel
Registro Regionale di cui alla L. 266/91 ed alla
L.R. 28/93 (e successive modificazioni) che svolgono
servizio di trasporto sanitario.
ACCESSO
L'ammissione al corso di formazione è consentita ai
volontari in possesso di attestato di
"soccorritore di livello avanzato"
conseguito da almeno tre anni, proposti
dall'Associazione di appartenenza e selezionati
dagli Organismi federativi.
DIRETTORE
Rappresentante dell'Organismo Federativo promotore
del corso.
DOCENTI
Esperti della comunicazione e psicologi, con
specifica esperienza nel campo dell'emergenza,
formatori regionali volontari nel settore sanitario,
medici e infermieri professionali, designati dal
coordinamento delle C.O. 118.
DURATA
La durata del corso è di 39 ore, comprensive di
teoria ed esercitazioni pratiche.
ESAME FINALE
L'ammissione all'esame finale è subordinata al
giudizio di idoneità formulato dai docenti del
corso in seguito alle valutazioni da loro effettuate
durante le lezioni stesse.
L'esame sarà articolato in due sessioni:
- sanitaria con la presentazione di una microlezione,
di dieci muniti di esposizione;
- relazionale.
COMMISSIONE D'ESAME
E' costituita da un rappresentante dell'Organismo
Federativo, da un rappresentante dei docenti e da un
rappresentante del Coordinamento delle Centrali
Operative 118.
Solo il superamento di entrambe i moduli del corso
consentirà il rilascio dell'attestato di
Soccorritore Formatore, da parte dagli Organismi
Federativi e congiuntamente al Coordinamento delle
Centrali Operative 118.
I volontari che risulteranno idonei saranno iscritti
nel Registro Regionale dei Formatori Volontari nel
Settore Sanitario, gestito congiuntamente dagli
Organismi Federativi di riferimento.
RETRAINING
Il Registro regionale verrà aggiornato dagli
Organismi Federativi ogni due anni a seguito del
superamento di un retraining obbligatorio.
NORME TRANSITORIE
I formatori regionali volontari nel settore
sanitario riconosciuti dagli Organismi Federativi al
momento dell'approvazione del presente protocollo,
potranno continuare ad esercitare attività di
formazione, mentre saranno inseriti nel nuovo
Registro dei Formatori Volontari nel Settore
Sanitario, solo a seguito del superamento di
retraining.
CONTENUTI DEL CORSO
ASPETTI RELAZIONALI
DURATA: 11 h
- la relazione: il rapporto con l'Associazione, con
i volontari, con il paziente in una operazione di
soccorso;
- la distinzione fra le necessità sanitarie e
psicologiche di un intervento;
- l'ascolto: le esigenze della squadra di soccorso e
dell'infortunato;
- la rielaborazione: ogni situazione prima di essere
"archiviata" va analizzata per assimilare
le azioni positive e non ripeterne eventuali errori;
- l'approccio relazionale al volontario in
formazione.
GLI ASPETTI GIURIDICI
DURATA: 2h
- le leggi nazionali e regionali in materia di
soccorso;
- la responsabilità giuridica;
- la responsabilità penale;
- la responsabilità civile.
I PROTOCOLLI FORMATIVI NELLA NORMATIVA REGIONALE
DURATA: 2h
- i requisiti necessari all'Associazione per
l'organizzazione dei corsi sanitari;
- i requisiti necessari al cittadino per essere
ammesso ai corsi sanitari;
- i requisiti e le attribuzioni del Direttore
Sanitario del corso;
- gli argomenti da trattare nei corsi di formazione;
- la durata dei corsi;
- le modalità di svolgimento degli esami
(composizione commissione, compilazione del verbale
d'esame);
- le modalità di richiesta del membro ASL per la
commissione d'esame;
- le modalità di comunicazione dell'esito
dell'esame agli organi competenti.
IL SUPPORTO VITALE DI BASE - ADULTO E PEDIATRICO
DURATA: 10h
- Retraining teorico e pratico ( con skill test)
- I materiali didattici ed i supporti audiovisivi:
il loro utilizzo
- Strutturazione delle lezioni di BLS teoriche;
- La pratica di BLS su manichini;
- La preparazione di microlezioni.
SUPPORTO VITALE NEL TRAUMA - SVT
DURATA: 14h
obiettivi
- Stabilizzazione del rachide cervicale e
mobilizzazione del paziente traumatizzato;
- Valutazione primaria A B C D E;
- Utilizzare dispositivi per l'immobilizzazione e lo
spostamento da luoghi "confinati";
- Utilizzare dispositivi per lo spostamento da
terra;
- Utilizzare dispositivi per stabilizzazione e
trasporto;
- Compiere manovre di sollevamento e spostamento
manuali dei traumatizzati;
- Utilizzare dispositivi di immobilizzazioni per
fratture;
- Eseguire la manovra di rimozione del casco;
- Autoprotezione.
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